Giudizio direttissimo e termine a difesa: la Corte Costituzionale riconosce la compatibilità di tale diritto con la possibilità di scegliere un rito alternativo (Corte Costituzionale, 9 Novembre 2022 - 2 Dicembre 2022 n. 243).

La concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo non può precludere all’imputato – osserva la Corte Costituzionale con la sentenza n. 243/22, dep. il 2 Dicembre 2022 - di accedere al rito abbreviato od alla richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e ss.

Difatti, con tale sentenza, la Consulta si pronuncia proprio sulla questione sollevata dal Tribunale di Firenze e relativa alla compatibilità degli articoli 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, c.p.p. con l’art. 24 Cost. in ordine alla possibilità per l’imputato, che chieda un termine a difesa, di accedere all’udienza successiva ai riti alternativi.

La Corte parte così dall’analisi del giudizio direttissimo che, per sua natura, determina una contrazione dei tempi processuali, contrazione che rende non sempre agevole distinguere tra la fase preliminare al dibattimento e quella, invece, più propriamente dibattimentale tanto più quando esso consegue alla convalida dell’arresto. 

La questione sottopostale infatti concerne proprio la natura essenziale del termine a difesa rispetto a cui, si discute, se la sua concessione possa consentire all’imputato di avanzare, poi, alla successiva udienza, l’eventuale richiesta di accesso ad un rito alternativo o se invece determini, in modo implicito, l’apertura del dibattimento. Il tutto considerato che, secondo parte della più recente giurisprudenza di Legittimità, l’implicita apertura del dibattimento sarebbe, del vero, giustificata dalla necessità di immediatezza e contestualità del giudizio, specie quando trattasi di arresto in flagranza di reato, circostanza che imporrebbe l’immediatezza e contestualità anche della scelta del rito alternativo (Cassazione Penale, 10 Marzo 2021 n. 9567 ed in modo più esplicito,ex multis, Cassazione Penale, 27 dicembre 2019, n. 52042).

Tra l’altro, sul punto, già nel 1993, la Corte Costituzionale si era pronunciata con l’ordinanza n. 254 quando aveva evidenziato come tale termine a difesa si collocasse, al contrario di quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, nella fase antecedente all’apertura del dibattimento di modo che, laddove concesso, avrebbe lasciato inalterata la possibilità per l’imputato di formalizzare, successivamente, la richiesta di accesso ad uno dei riti alternativi.

Alla luce di tali premesse, la Corte Costituzionale parte quindi dal presupposto che la possibilità di accedere ad uno dei riti alternativi costituisca “una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa”dell’imputato (sent. n. 174 del 2022 e n. 192 del 2020, n. 19 e n. 14 del 2020, n. 131 del 2019, e n. 141 del 2018).

Alla luce di ciò, pertanto, tenuto conto che la possibilità (ed ancor prima la valutazione) di  e se accedere al rito abbreviato (od anche alla richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e ss.) presuppone che l’imputato abbia ben chiari sia i termini dell’accusa avanzata nei suoi confronti sia le possibili conseguenze che tale scelta processuale determina sul piano sanzionatorio (sentenza n. 146/22), la Corte Costituzionale evidenzia che, in caso di giudizio direttissimo, la valutazione che a lei è demandata deve necessariamente raccordarsi con la disciplina di tale rito, caratterizzata da un’evidente concentrazione dei termini processuali, concentrazione che però non può giustificare un’irragionevole compressione delle esigenze di difesa dell’imputato.

Precisa infatti la Corte Costituzionale che “al fine della salvaguardia di un imprescindibile spatium deliberandi, il giudice, ove l’imputato ne faccia richiesta, è quindi tenuto a concedere il termine non solo in vista dell’approntamento della migliore difesa nella prosecuzione della fase dibattimentale, ma anche in funzione dell’esercizio consapevole della scelta sull’accesso al giudizio abbreviato e all’applicazione della pena a norma dell’art. 444 cod. proc. pen.”.

In effetti, la garanzia del diritto di difesa, che rinviene il suo fondamento nell’art. 24 Cost., si deve necessariamente tradurre nella effettiva facoltà per l’imputato di scegliere il rito alternativo cui aderire in modo pienamente consapevole.

Tale eventuale adesione, infatti, non può essere di carattere meramente formale, dovendo al contrario essere garantito all’imputato di essere posto nelle condizioni di assumere una scelta adeguata, ponderata e consapevole, anche delle implicazioni processuali.

Pertanto, così conclude la Corte Costituzionale nella sentenza n. 243/22: Alla luce di tali ragioni, si rende quindi necessario che questa Corte, riaffermando quanto contenuto nell’ordinanza n. 254 del 1993 e preso atto dell’incompatibilità con l’art. 24 Cost. dell’interpretazione delle disposizioni censurate fatta propria dalla «consolidata giurisprudenza di legittimità» (sentenza n. 68 del 2021), dichiari l’illegittimità costituzionale degli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, cod. proc. pen. in quanto interpretati nel senso che la concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo preclude all’imputato di formulare, nella prima udienza successiva allo spirare del suddetto termine, la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.”.

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