La Corte di Cassazione, Sezione Prima, con sentenza del 28.7.2022 n. 23583,ha stabilito, riconoscendo valenza al contributo fornito alla formazione del patrimonio della famiglia dall’ex coniuge economicamente più debole che, ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, si dovrà procedere ad una valutazione comparativa delle condizioni economiche – patrimoniali delle parti. La Suprema Corte ha altresì stabilito che si dovrà tener conto del contributo fornito dal Tale orientamento riprende il contenuto della sentenza della medesima Corte, a Sezioni Unite Quindi, soprattutto in caso di matrimonio di lunga durata, anche allorquando i coniugi siano Con conseguente riconoscimento all’assegno divorzile, laddove ne sussistano i presupposti, di Secondo la Corte pertanto ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, si dovrà procedereIL CONIUGE, ANCHE SE E' IN GRADO DI PROCURARSI LAVORI SALTUARI, HA DIRITTO ALL’ASSEGNO DIVORZILE.
Cass. civ., sez. I, sent., 28 luglio 2022, n. 23583
richiedente alla “vita familiare”, delle conseguenti opportunità lavorative e di crescita
economica perse, della durata del matrimonio, e dell’età del richiedente.
del 2018 n. 18287/2018, che, pur confermando l’abbandono del criterio “del tenore di vita”,
ha riconosciuto all’assegno divorzile una funzione non solo assistenziale nell’ipotesi in cui il
coniuge non sia economicamente indipendente, ma anche una funzione ri equilibratrice
qualora vi sia un significativo squilibrio delle situazioni economico – patrimoniali tra gli ex
coniugi dopo il divorzio, sebbene entrambi siano economicamente autosufficienti.
economicamente autosufficienti, laddove uno dei due si trovi in una situazione economico
patrimoniale peggiore rispetto all’altro per aver rinunciato, durante il matrimonio, ad
occasioni lavorative al fine di contribuire e/o provvedere ai fabbisogni della famiglia,
sacrificandosi dal punto di vista economico, rispetto all’altro, dovrà essere riconosciuto
l’assegno divorzile al coniuge economicamente più debole che ha sacrificato le proprie
aspettative lavorative per soddisfare le esigenze familiari.
una funzione compensativa- perequativa del sacrificio sopportato da uno dei due coniugi al
fine di contribuire ai fabbisogni della famiglia.
ad una valutazione comparativa delle condizioni economiche – patrimoniali delle parti e si
dovrà tener conto non solo e non tanto del pregresso tenore di vita familiare, quanto piuttosto
della necessità di garantire la coniuge più debole, sussistendone i presupposti, l’indipendenza
o autosufficienza economica avendo riguardo alla concreta situazione del contesto in cui egli
vive, oltre che del contributo fornito dal richiedente alla vita familiare, delle conseguenti
opportunità lavorative e di crescita economica perse, della durata del matrimonio, dell’età del
richiedente.
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