Il difensore può rinunciare al mandato anche senza giusta causa, ed ha egualmente diritto a percepire il compenso dal cliente.

Il principio in oggetto è stato stabilito dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 23077/2022
(emessa in una causa seguita proprio dal nostro studio).
L’avvocato può recedere dal mandato conferitogli dal cliente anche in assenza di una giusta causa e
conserva il diritto a percepire il compenso relativo alla attività svolta fino al momento del recesso
(Cass. 06 ottobre 2000 n. 13329).
La Corte di legittimità ha precisato che ovviamente ciò non deve procurare un danno al cliente che
– ove voglia fare valere il diritto al risarcimento – deve provare il proprio assunto (non esiste cioè
un danno in re ipsa come invocato dalla contro parte nel caso specifico).
Il caso in esame riguardava una Società di capitali in liquidazione) ed in concordato preventivo che
intendeva negare il pagamento del dovuto al proprio legale solo perché questi aveva rinunciato al
mandato senza apparente giusta causa.
Il professionista si rivolgeva al Tribunale di Firenze ed otteneva un decreto di ingiunzione nei
confronti della ex cliente. La società proponeva opposizione che veniva respinta dal Tribunale di
Firenze. La società faceva quindi ricorso per Cassazione ed eccepiva che vi sarebbe stato un
inadempimento grave da parte del legale, per essere questo receduto senza giusta causa dal mandato
professionale" in violazione delle norme del codice civile e dunque la società pretendeva che nessun
compenso fosse dovuto al legale.
La Corte di Cassazione ha sancito che bene aveva fatto il Tribunale di Firenze a respingere questa
motivazione ritenendo che il difensore possa sempre rinunciare al mandato conservando il diritto a
percepire il proprio compenso per l’attività espletata sino al momento del recesso.
Secondo la Corte di legittimità infatti sussiste una "specificità della disciplina dettata per l'attività
dell'avvocato, volta appunto a derogare alla previsione di carattere generale dettata dal citato art.
2237 c.c.2". Secondo la Corte l'art. 85 c.p.c., dispone che «la procura può essere sempre revocata e
il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti
dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore». In tal modo dunque la Corte
sottolinea che che il recesso dell'avvocato dal mandato "è sempre ammesso anche se non ricorre una
giusta causa".
Il principio dettato dalla Corte di Cassazione trova conforto anche nel disposto dell’art. 7 della
legge 13 giugno 1942 n. 794 che, con riguardo proprio alla disciplina del corrispettivo per le cause
non giunte a compimento stabilisce che “per le cause iniziate ma non compiute ovvero nel caso di
revoca della procura o di rinuncia alla stessa il cliente deve all'avvocato gli onorari corrispondenti
all'opera prestata”
, senza dunque fare nessun riferimento alla necessità che sussista una “giusta
causa".
Dal punto di vista deontologico (sottolinea ancora la Corte di Cassazione) il principio è sancito
anche dall’art. 32 del Codice Deontologico Forense a mente del quale in materia di "Rinuncia al
mandato"
…… "l'avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per
evitare pregiudizi alla parte assistita".
Per la Suprema corte "risulta quindi confermata la soluzione già adottata dal Tribunale di Firenze in
merito alla possibilità di recedere liberamente dal mandato anche ad opera dell'avvocato, il quale è
tenuto unicamente a preservare il cliente da pregiudizi derivanti dalla propria decisione di recedere
dal rapporto d'opera" (il difensore è tuttavia tenuto al risarcimento del danno di cui il cliente abbia
provato l'esistenza" come sancito da Cass. 16 marzo 2011 n. 6170).
Per dovere di verità si segnala tuttavia che il ricorso della società debitrice, è stato invece accolto
sotto un diverso profilo. La decisione impugnata infatti, afferma la Corte di Cassazione, non risulta
corretta "laddove ha applicato in via analogica la previsione contrattuale sulla determinazione del
compenso dell'avvocato dettata per il caso in cui il processo si fosse chiuso prima dell'istruttoria,
ritenendosi applicabile, appunto per analogia anche all'ipotesi qui in esame in cui non sia intervenuta una definizione anticipata dal processo, ma sia piuttosto avvenuta una cessazione del
rapporto professionale per la decisione di recedere da parte del professionista".
La Corte ha dunque rimesso le parti al Tribunale di Firenze per la determinazione del compenso ma
ciò non inficia minimamente il principio espresso e di cui al titolo del presente commento.

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