Quando i fatti da accertare necessitano di specifiche conoscenze tecniche – come in ipotesi di accertamento della responsabilità medica o in tema di rapporti bancari, per la innegabile natura tecnico-specialistica delle necessarie conoscenze e competenze ai fini dell’indagine – il Giudice può affidare al Consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati (consulenza cd. deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulenza cd. percipiente). In tale caso, afferma la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 3717/2019) “…la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova ed è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (tra le tante, Cass. civ. Sez. 3, Sent., 26-02-2013, n. 4792)”. La CTU percipiente assume dunque il rango di vera e propria fonte oggettiva di prova (Cass. Civ.ordinanza, sez. III, n. 15747 depositata il 15.06.18, Pres. Travaglino, Rel. Fiecconi) e non di mera presunzione semplice ed è quindi utilizzabile al pari di ogni altra prova ritualmente acquisita al processo. Vistoil rango di prova che la CTU cd. percipiente assume (ove correttamente svolta) è dirimente che l’elaborato peritale non solo risulti congruamente motivato nei propri assunti, ma anche che si sia svolto rispettando le regole processuali sia sotto il profilo del rispetto del contraddittorio tra le parti in causa sia sotto il diverso ed autonomo profilo della condivisione della documentazione posta alla base della CTU stessa.
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