La valutazione di illegalità della pena prevale sull’inammissibilità del ricorso per Cassazione (Cass. Pen. SS. UU. n. 38809/22) La valutazione di inammissibilità del ricorso non può costituire, afferma la recentissima pronuncia delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione n. 38809/22, dep. il 13.10.22, elemento ostativo al rilievo, anche in assenza di specifico motivo di ricorso, di illegalità della pena intendendosi con questa locuzione l’irrogazione di una pena più grave per genere o specie o superiore ai limiti previsti dalla norma incriminatrice o comunque non prevista dall’Ordinamento giuridico. Difatti, se è vero che l’inammissibilità del ricorso impedisce la valida instaurazione del giudizio di impugnazione determinando la concretizzazione del giudicato sostanziale, nondimeno, seppur in presenza di un ricorso inammissibile, occorre distinguere tra diverse ipotesi atteso che queste possono determinare maggiore o minore ampiezza di cognizione da parte del Giudice di Legittimità aprendo così la strada al riconoscimento, anche officioso, di cause estintive del reato come l’intervenuta remissione di querela, la morte dell’imputato o la declaratoria di incostituzionalità della norma incriminatrice applicata al caso concreto. E tornando quindi al tema della legalità della pena, già in passato il Supremo Collegio (Sez. Un. Ercolano) ha sostenuto la prevalenza della legittimità della pena, che va assicurata anche in fase esecutiva, rispetto al giudicato sostanziale. Al punto che la necessità di salvaguardare l’esigenza di giustizia sostanziale ha natura pratica e trova applicazione anche nel giudizio di revisione e quindi rispetto ad un giudicato formale (Sez. Un. n. 624 del 26.09.01, Pisano). Infatti, ciò che rileva è se si sia determinata una concreta violazione di un diritto o di una garanzia fondamentale della persona che giustifichi la possibilità di aggredire un accertamento giudiziale, anche se definitivo. Tanto che l’illegalità della pena in conseguenza di una pronuncia di incostituzionalità della norma applicata può essere rilevata anche d’ufficio (Sez. Un. n. 33040 del 28.07.15). In sintesi, in ipotesi di applicazione di una pena superiore ai limiti previsti dalla norma o più grave per genere o specie o semplicemente non prevista dall’Ordinamento giuridico si è davanti ad una pena illegale rispetto a cui la Corte di Cassazione deve, anche d’ufficio e quindi autonomamente, annullare la sentenza impugnata proprio perché si tratta di pena illegale e quindi contrastante con i principi costituzionali. A nulla rilevando l’inammissibilità del ricorso. Così affermano le Sezioni Unite sopra richiamate: “Pur in presenza di un ricorso inammissibile, spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., il potere di rilevare l’illegalità della pena determinata dall’applicazione di sanzione ab origine contraria all’assetto normativo vigente”.
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