Come noto l’actio interrogatoria è l'azione diretta a far fissare dall'autorità giudiziaria un termine entro il quale l'avente diritto dichiari di voler approfittare o meno di una data situazione giuridica. Il codice civile offre molti esempi di applicazione di questa azione, tra i quali l’istituto di cui all’art. 481 c.c., che riconosce agli altri interessati (i chiamati in subordine) il diritto di chiedere al giudice la fissazione di un termine entro il quale il chiamato all’eredità dichiari se intende accettare o meno l'eredità. L’inutile decorso del termine fissato in sede di actio interrogatoria determina il venir meno del diritto di accettare essendo pacifico l’orientamento della giurisprudenza che riconosce come perentorio il termine di cui all’art. 481 c.c.. Ciò però rappresenterebbe un vero e proprio pericolo per i creditori del chiamato all’eredità che, rinunziando o peggio ancora non comparendo, vedrebbero irrimediabilmente compromessa la loro possibilità di recupero del credito. Ai sensi infatti dell’art. 524 c.c. “Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettarel'eredità in nome e luogo del rinunziante [2652 n. 1 c.c.], al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti”. Tale disposizione prevede però la sola ipotesi della rinuncia all’eredità e non anche il caso del chiamato che non si presenti all’udienza fissata per l’esercizio dell’actio interrogatoria. Ecco che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto esperibile l’azione ex art. 524 c.c. anche nell’ipotesi in cui il debitore abbia perso il diritto di accettare l’eredità a seguito di actio interrogatoria sia per rinuncia che per l’ipotesi di perdita del diritto di accettare l’eredità per eventi diversi dalla rinuncia formale, quindi anche per l’ipotesi di mancata partecipazione all’udienza fissata per l’actio interrgatoria (ex multis Cass. Civ. Sez. VI, 11 novembre 2021, n. 33479).
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