“L’impossibilità assoluta di adempiere all’obbligo risarcitorio impedisce la revoca della sospensione condizionale della pena”. (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 9 novembre 2022, n. 42533).

L’articolo 163 comma I c.p. prevede che “nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’art 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa”.

Ai sensi dell’art. 165 comma I c.p. è, inoltre, previsto che la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena possa essere subordinato dal giudice al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.

Il tema è oggetto di contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità.

Secondo l'orientamento tradizionale il giudice, nel subordinare il beneficio al pagamento della somma stabilita a titolo di risarcimento, non è tenuto a compiere alcuna indagine sulle condizioni economiche del condannato; il giudice di merito, secondo questo orientamento maggioritario, non è tenuto a verificare dell’impossibilità da parte del reo di adempiere gli obblighi risarcitori o restitutori cui sia in ipotesi subordinata la concessione della pena. Tale accertamento lo dovrà effettuare il giudice dell’esecuzione in tempo successivo, dopo il passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna (tra le altre: Sez. 4, n. 4626 del 8/11/2019, Sgrò, Rv. 278290; Sez. 4, n. 500298 del 04/10/2017, Pastorelli, Rv. 271179).

Di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42533 del 9 Novembre 2022 (Cfr. Cass. Pen. sez. I, sentenza 9 novembre 2022, n. 42533) ha ribaltato il predetto orientamento tradizionale, affermando il seguente principio di diritto:«in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni, l'assoluta impossibilità di adempiere, accertata dal giudice dell'esecuzioneimpedisce la revoca del beneficio, potendo questi concedere ingresso alle documentate prospettazioni difensive e dovendo svolgere, su di esse, gli opportuni accertamenti, a norma dell'articolo 666, comma 5, cod. proc. pen.».

Secondo questo orientamento più recente invece, è illegittima la decisione con cui il giudice subordina la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno contestualmente liquidato, senza verificare e tenere conto, con apprezzamento motivato, delle condizioni economiche dell’imputato e della sua concreta possibilità di sopportare l’onere del risarcimento pecuniario, se dagli atti documentati dalla difesa emerge una assoluta e comprovata impossibilità di soddisfare tale obbligo risarcitorio.

Nel caso di specie, il condannato aveva proposto ricorso alla Corte di Cassazione avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Roma aveva revocato il benefico della sospensione condizionale della pena in seguito al mancato adempimento del pagamento che doveva essere corrisposto entro sessanta giorni dall’irrevocabilità della sentenza.

Il ricorrente adiva la Corte di Cassazione, denunciando la violazione degli artt. 165 e 168 del codice penale e rilevando che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto tener conto delle circostanze personali (disoccupata e priva di reddito) e della situazione di difficoltà economica in cui versava, che dimostravano l’assoluta impossibilità del condannato ad adempiere al proprio obbligo risarcitorio.

La Corte di Cassazione, quindi, sostenendo che l’ordinanza impugnata non ha motivato né sulle dedotte e comprovate condizioni economiche del condannato, né sull’eventuale riferibilità dell’inadempimento ad un comportamento incolpevole, rinvia il provvedimento impugnato al Tribunale per un nuovo giudizio.


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