“PERDE IL DIRITTO AL MANTENIMENTO IL FIGLIO MAGGIORENNE CHE NON SI È LAUREATO PER COLPA SUA" (Sent. Cass. Civ. n. 2430/2022)

L’art. 337 septies comma I c.c. statuisce che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.

I genitori hanno quindi l’obbligo di mantenere i figli non economicamente indipendenti.

Obbligo che non cessa con il raggiungimento della maggiore età, ma solo quando il figlio diventa economicamente indipendente, e cioè quando è in grado di lavorare e percepire un reddito adeguato per la sua professionalità.

Naturalmente un tale contributo non è previsto all’infinito ma ha lo scopo di supportare il figlio nel perseguimento delle proprie aspirazioni lavorative, nel rispetto delle proprie inclinazioni e compatibilmente e proporzionalmente alle capacità economiche dei genitori al fine di consentirgli un regolare sviluppo della propria personalità e di perseguire le proprie ambizioni.

E’ tuttavia ostativo, a tale contributo, una condotta colpevole del figlio maggiorenne o di approfittamento.

Il figlio deve comunque impegnarsi nel proprio percorso di vita al fine di conseguire i propri obbiettivi rendendosi autonomo dai propri genitori e così dimostrare di meritare tale contributo.

Ad esempio se, concluso il percorso di studi, non si presenta a colloqui lavorativi o se rifiuta concrete offerte di lavoro o se non persegue gli studi con profitto tiene un comportamento colposo che può comportargli la perdita del diritto al contributo al mantenimento.

Di recente, infatti, la Suprema Corte (Cfr. Cass. Civile Sez. 1, 14/08/2020 n. 17183) ha avuto modo di precisare che: ”il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne non può sorgere già abusivo o di mala fede: onde, perché esso sia correttamente inteso, occorre che la concreta situazione economica non sia il frutto di scelte irragionevoli e sostanzialmente volte ad instaurare un regime di controproducente assistenzialismo nel disinteresse per la ricerca della dovuta indipendenza economica”.

E’ proprio di questo avviso e sulla stessa linea è la Corte di Cassazione che con sentenza n. 2430/2022, pubblicata il 12.10.2022, ha così statuito il principio secondo cui “perde il diritto al mantenimento il figlio maggiorenne che non si è laureato per colpa sua”.

La Corte ha quindi voluto ribadire che, in caso di figli maggiorenni non economicamente indipendenti, i genitori hanno l’obbligo di contribuire al loro mantenimento sempreché quest’ultimi non tengano o pongano in essere comportamenti colposi diretti ad approfittare di detto contributo o tali da renderli non meritevoli di ricevere assistenza economica dai genitori sempre e comunque.

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